agevolazioni ex art. 32, c. 2,
D.P.R. 601.1973 ai trasferimenti di alloggi L. 865.1971
r.m. 24.04.2002, n. 127
In presenza
delle condizioni oggettive e
soggettive ex L. 865/1971, gli atti di assegnazione in proprietą di alloggi,
costruiti in attuazione
dei programmi pubblici di
edilizia residenziale di cui
al titolo IV della suddetta legge, rientrano nella
previsione dell'art. 32, c. 2, D.P.R. 601/1973, che
stabilisce, l'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale "per gli
atti e contratti relativi
all'attuazione dei programmi
pubblici di edilizia residenziale" di cui
al titolo IV
richiamato (cfr. Cass. 18.02.1999, n. 1341).
Ove,
per gli atti ed
i contratti sopraindicati, ricorrano i presupposti
di imponibilitą IVA,
saranno dovute le imposte di
registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, ai sensi
dell'art. 40, D.P.R. 26.04.1986, n.
131; dell'art. 1, tariffa, D.Lgs.
31.10.1990, n. 347; dell'art. 10, c. 2, D.Lgs. 31.10.1990, n.
347 (cfr. r.m. 27.07.1976, n.
250157, e
31.03.1977, n. 250224).
L'art. 32, D.P.R. 29.09.1973, n.
601, infatti, benche' successivo
all'istituzione dell'imposta sul
valore aggiunto (D.P.R.
26.10.1972, n. 633)
non individua espressamente
i soggetti IVA
tra quelli previsti
dal comma 2.
Pertanto,
e' da ritenere che il
legislatore abbia voluto
includere nell'agevolazione tutti
gli atti e contratti relativi
all'attuazione dei programmi di
edilizia residenziale in
argomento fatta eccezione per quelli soggetti ad IVA.
In
effetti, l'art. 32 non consente interpretazioni estensive, poiche'
e' informato alla
regola del "numerus
clausus" (cfr. Cass.
18.02.1999, n. 1341), quindi
per gli atti soggetti ad IVA
sono dovute le
imposte di registro,
ipotecaria e catastale nella misura fissa.